La legislazione e il trapianto d’organo.

La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti, indipendentemente dall’età e dal tipo di patologia. In merito ad alcune problematiche esistono, però, normative specifiche come nel caso dei trapianti di organo tutelati dalla Legge n.91 del 1 aprile 1999 che, nel tempo, ha subìto i necessari adattamenti per casi specifici: ad esempio la Legge n. 2483 del 16.12.1999 offre le direttive riguardo il trapianto parziale di fegato da soggetto vivente, mentre il decreto dell’8 aprile 2000 esplicita le norme relative ai prelievi e ai trapianti di organi e tessuti.

Oltre che dalle normative, trapianti e pazienti sono salvaguardati dalla “Rete dei trapianti”, al cui vertice, con funzione di coordinamento e promozione dell’attività di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule, si colloca il Centro Nazionale Trapianti (CNT) da cui dipendono poi le diverse sottostrutture distribuite sul territorio nazionale e all’interno delle regioni.

Non soltanto norme ma anche diritti.
La legge si prende cura anche di garantire al paziente le necessità e i bisogni strettamente correlati all’organo specifico trapiantato e/o alle condizioni di salute generali: ad esempio stabilisce alcune agevolazioni di carattere medico-assistenziale e di vita quotidiana, tra cui l’esenzione per patologia o per condizioni particolari come lo stato di gravidanza o le difficoltà economiche, la prescrizione dei farmaci, la domanda di invalidità, il godimento della legge 104 sul lavoro, il rinnovo della patente, la pensione.

Nulla da dichiarare?
Per il paziente è fondamentale dichiarare la propria condizione di trapiantato. Non farlo, nascondere il proprio problema alla collettività, potrebbe avere due importanti implicazioni legate prevalentemente al codice della strada. Infatti, se il trapiantato provoca un incidente e nessuno è a conoscenza del suo stato, soprattutto il medico di medicina legale, l’assicurazione non risarcisce i danni subiti. Il rischio potrebbe avere conseguenze anche più pesanti, con una possibile denuncia penale per falsa testimonianza (ovvero non avere dichiarato di essere trapiantato), con ritiro immediato della patente e, in molti casi, anche la decurtazione di parte del punteggio di invalidità.

I diritti del donatore.
Non solo al ricevente ma anche al donatore riconosce dei diritti, principalmente di ordine professionale e assistenziale. In caso di lavoro dipendente, per esempio, può godere dell’assenza retribuita per tutte le procedute attinenti al trapianto, dai pre-esami necessari ad attestare idoneità e compatibilità con il ricevente, sia durante il periodo di ospedalizzazione quando necessario e della successiva convalescenza.

La tutela del donatore.
Il donatore è “protetto” su più fronti: deve essere innanzitutto rispettata la sua volontà di donare gli organi, liberamente espressa secondo una delle formule possibili. Questo significa che nessuno può opporsi alla sua decisione. Il donatore resta comunque libero di cambiare idea, modificando la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento: ovvero, sarà ritenuta valida l’ultima espressione resa in ordine di tempo. Dal punto di vista sanitario, il donatore vivente “ha diritto” ad essere sottoposto ad una serie di rigorosi accertamenti per verificare le condizioni di salute psico-fisico ottimali e successivamente all’espianto con controlli periodici, secondo quanto stabilisce la clinica in funzione dell’organo donato, anche in assenza di particolari disturbi. Essendo un atto di generosità, libero e gratuito, l’identità del donatore e del ricevente restano ‘ignoti’. Non è consentito informare i familiari del donatore sull’identità dei trapiantati, né i trapiantati sull’identità del proprio donatore.

Un atto sicuro.
Tutte le fasi che intercorrono dalla selezione del candidato donatore alla scelta del ricevente, al percorso dell’organo dalla fase di espianto al reimpianto sono monitorate dalla rete trapianti e da Enti predisposti che garantiscono a entrambi i pazienti (donatore e ricevente) e all’organo da trapiantare la massima sicurezza e tutela da ogni possibile rischio non dipendente dalla patologia per la quale si rende necessario il trapianto.

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